La definizione di crediti inesistenti di cui al novellato art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 - basata sul duplice presupposto della mancanza totale o parziale del presupposto costitutivo dei crediti medesimi e della non riscontrabilità della compensazione indebita mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 - non ha rilevanza in sede penale, e quindi ad essa non può farsi riferimento ai fini dell’accertamento del reato previsto dall’art. 10-quater del D.lgs. n. 74 del 2000.
Indice argomenti
-
Inquadramento della fattispecie penale
-
Crediti inesistenti o non spettanti: cosa si intende in ambito penale?
-
Crediti inesistenti o non spettanti: cosa si intende in ambito amministrativo?
-
La definizione amministrativa di credito inesistente non vale in ambito penale
-
Cass. Sez. III pen. Sent. n. 16353/2023
-
Breve rassegna di giurisprudenza relativa al delitto di indebita compensazione
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Indebita compensazione. La definizione amministrativa non entra nel penale (322 kB)
Indebita compensazione. La definizione amministrativa non entra nel penale
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata