Con l’ordinanza n. 8645 del 16 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui il contribuente – nella qualità di amministratore di fatto di una S.r.l. – venga ritenuto un soggetto interposto dalla società nella percezione dei maggiori redditi derivanti dall'attività sociale, incombe su di lui l'onere di provare di non essere stato interposto e che i versamenti e i prelevamenti riscontrati sui conti correnti a lui riconducibili non derivano dall'esercizio dell'attività economica svolta dall'ente societario.
Indice argomenti
-
Premessa
-
Il fatto oggetto della pronuncia della Cassazione n.8645 del 16 marzo 2022
-
I motivi di doglianza delle Entrate e il pensiero della Cassazione
-
L’Esperto risponde…
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Interposto. Amministratore di fatto (217 kB)
Interposto. Amministratore di fatto
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata