È soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive chi affida, in modo non occasionale, a una società di servizi retribuita a percentuale, le attività strettamente connesse a quella oggetto della propria professione.
È il principio di diritto che può trarsi dalla sentenza 24 ottobre 2014 n. 22674 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con cui è stato rigettato il ricorso proposto da un dottore commercialista, in una controversia concernente una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973.
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IRAP. Attività affidate a terzi (92 kB)
IRAP. Attività affidate a terzi - Giustizia & Sentenze N. 81-2014
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