Non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive il professionista che esercita la professione presso la propria abitazione e che collabora con uno studio la cui organizzazione è riferibile ad altri soggetti.
Ai fini impositivi non è sufficiente che il professionista sia il responsabile dell’organizzazione della propria attività, ma è anche necessario che impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
È quanto emerge da due recentissime pronunce della Corte di Cassazione (Sez. 5, sentenza n. 16941/2015 e Sez. 6-T, ordinanza n. 20359/2015).
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IRAP.Professionista auto-organizzato - Giustizia e sentenze n. 79 - 2015
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