17 novembre 2011

Liti pendenti. Vietato fare i furbi

Giustizia & Sentenze N. 48-2011

“E’ principio già affermato da questa Corte che in tema di condono fiscale l’impugnazione tardiva a fini meramente strumentali (e cioè per creare artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, grazie a
provvedimenti premiali di cui si abbia anticipato sentore), non può sortire l’effetto voluto. Infatti, il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando abbia per contropartita l’eliminazione di un contenzioso, non quando tale contenzioso non sussista più per essere l’atto impositivo divenuto definitivo, in assenza di tempestiva impugnazione (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15158 del 30/06/2006)”. Così si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza, n. 19693, pubblicata lo scorso 27 settembre 2011.
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