Con l’ordinanza n.16476 del 31 luglio 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che nel processo tributario è attribuito alle commissioni tributarie, dall’art. 7 del D.Lgs.n.546/92, un potere di indagine che esse possono esercitare qualora dagli atti non risultino sufficienti elementi di giudizio, e sempre che esse non ritengano di averne acquisiti in misura sufficiente, fermo restando che tale potere non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza (nel caso di specie, non era stato allegato agli atti il processo verbale di constatazione posto a base dell'avviso di accertamento, documento che avrebbe potuto provare elementi indiziari delle riprese fiscali).
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