La mancata comunicazione, originaria o successiva, del domicilio fiscale da parte della società contribuente, legittima l'Agenzia delle Entrate ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente ricorrendo alla forma semplificata di cui all'art. 60, del d.P.R. 600/1973. Infatti, qualora la società risulti “sconosciuta” non si applica il criterio sussidiario della notifica alla persona fisica che ne ha la rappresentanza, se quest’ultima non è domiciliata nello stesso comune dell’ultima sede dichiarata dall’ente. Si può così sintetizzare quanto affermato dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza 30 maggio 2012, numero 8637.
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Notifica e domicilio fiscale (88 kB)
Notifica e domicilio fiscale - Giustizia & Sentenze N. 31-2012
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