In ipotesi di notifica per mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’articolo 7, comma 2, L. n. 890/82, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’articolo 160 Cod. proc. civ.
È quanto ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 28 aprile 2014, n. 9337, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, posto che la ricevuta di ritorno della
raccomandata con cui era stato notificato l’atto al procuratore costituito in giudizio recava una sottoscrizione “non facilmente decifrabile” e non riconducibile a persona abilitata alla ricezione.
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Notifica per posta. Firma ricevente illeggibile (147 kB)
Notifica per posta. Firma ricevente illeggibile - Giustizia & Sentenze N. 50-2014
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