Rischia una condanna, a titolo di concorso con l’amministratore di fatto, il prestanome che non ha impedito la commissione del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie (art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000). È quanto emerge dalla sentenza n. 25809 del 12 giugno 2013, della Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale. Gli Ermellini hanno ritenuto applicabili alla fattispecie esaminata taluni principi di diritto già enunciati nel 2011 (sentenza 10 giugno 2011, n. 23425) con riferimento, però, al reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000).
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Occultamento scritture e amministratore di fatto (124 kB)
Occultamento scritture e amministratore di fatto - Giustizia & Sentenze N. 46-2013
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