In tema di reati tributari, l’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il contribuente dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione poiché, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere. Tuttavia l’elemento soggettivo del reato non può consistere nella “culpa in vigilando” sull’operato del professionista, ma nella dolosa preordinazione dell’omissione della dichiarazione finalizzata a un’evasione d’imposta superiore alle soglie di rilevanza penale. È quanto afferma la sentenza 5 maggio 2016, n. 18845, con cui la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha respinto il ricorso di un imprenditore che si è difeso addossando al commercialista di fiducia la responsabilità per il mancato invio della dichiarazione.
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Omessa dichiarazione. Incarico al commercialista (170 kB)
Omessa dichiarazione. Incarico al commercialista - Giustizia e sentenze n. 43 - 2016
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