La Corte di Cassazione, intervenendo riguardo al fenomeno dell'attribuzione di cariche societarie a una c.d. «testa di legno», ossia a un soggetto privo di qualsivoglia possidenza patrimoniale e, di regola, senzaalcun potere d'ingerenza nella gestione della Società, ha precisato che i destinatari delle norme di cui alD.Lgs. n. 74/2000 vanno individuati «sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosialle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualificaricoperta», sicché del reato fiscale deve rispondere, quale autore principale, l’amministratore di fatto, ossiail soggetto che esercita in concreto funzioni di gestione e controllo della persona giuridica, pur in assenzadi una regolare e vigente investitura formale, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, èresponsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elementosoggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Omessa IVA. Resposnabilità amministratore di fatto (321 kB)
Omessa IVA. Resposnabilità amministratore di fatto - Giustizia e Sentenze n. 72 - 2018
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata