La condanna dell’imprenditore per il reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, si può basare sugli stessi elementi posti a base dell'accertamento tributario, ancorché presuntivi, se ritenuti idonei a provare l'evasione. Ne deriva che la responsabilità penale può benissimo essere fondata sulla differenza con i valori di mercato degli immobili venduti (listini OMI), sui mutui d'importo superiore accesi dagli acquirenti e sul rinvenimento di versamenti su conti correnti intestati a parenti del contribuente.
È quanto emerge dalla sentenza 18 novembre 2013, n. 46165, della Corte di Cassazione.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
OMI come prova dell'evasione (96 kB)
OMI come prova dell'evasione - Giustizia & Sentenze N. 84-2013
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata