Attraverso il giudizio di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 il contribuente può richiedere l’esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico dell’Ufficio dalla sentenza tributaria, passata in giudicato. A tal proposito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione – sentenza n. 13382 del 30 giugno 2016 – ha chiarito che il ricorso per ottemperanza è ammissibile ogni qual volta debba farsi valere l'inerzia della P.A. rispetto al giudicato, oppure la difformità specifica dell'atto da essa posto in essere rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, al fine di rendere effettivo quel comando. Rientra nella discrezionalità del giudice dell'ottemperanza l'individuazione dei mezzi idonei ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
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Ottemperanza. Ampi poteri CT (149 kB)
Ottemperanza. Ampi poteri CT - Giustizia e sentenze n. 56 - 2016
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