Di recente la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di agevolazioni fiscali cosiddette "prima casa" chiarendo che il trasferimento parziale, prima del decorso del termine di cinque anni, dell'immobile acquistato con le predette agevolazioni comporta la revoca parziale e non totale del beneficio, rispondendo tale soluzione interpretativa al canone di proporzionalità fra interessi del proprietario e ragione fiscale, sotteso alle limitazioni al diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla C.E.D.U.
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Prima casa. Alienazione parziale (290 kB)
Prima casa. Alienazione parziale - Fiscal Sentenze n. 18 - 2022
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