Non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 43, comma 3, del D.P.R.n.600/73, la circostanza che, essendo deceduti i contribuenti che avevano commesso la violazione, non sussisterebbe alcun fatto di reato, in quanto non può che ribadirsi, al riguardo, che a nulla rileva l'esito del giudizio penale, potendosi invocare la norma in esame per il solo fatto dell'esistenza di un fatto oggettivo implicante l'obbligo di denuncia penale, restando irrilevante a tal fin sia l'effettivo inoltro della denuncia, sia l'esistenza del reato in tutte le sue componenti, elemento oggettivo e soggettivo. È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 493 dell’11 gennaio 2022.
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Raddoppio termini eredi (261 kB)
Raddoppio termini eredi - Fiscal Sentenze n. 36 - 2022
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