Deve considerarsi valida la notifica degli atti impositivi alla matrigna del contribuente, al di là della convivenza. In assenza di prove circa l’occasionalità della presenza del familiare nella residenza del destinatario dell’atto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che il medesimo familiare abbia la residenza anagrafica altrove. Infatti, il vincolo di parentela o di affinità, a prescindere dall’ulteriore requisito della stabile convivenza, giustifica la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al suo destinatario. È quanto emerge dalla sentenza 27 marzo 2013, n. 7714, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
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Relata notifica. Prova fino a querela (92 kB)
Relata notifica. Prova fino a querela - Giustizia & Sentenze N. 30-2013
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