È inammissibile il ricorso per cassazione consegnato direttamente all’Ufficio delle Entrate: il gravame contro la sentenza della CTR favorevole all’Amministrazione Finanziaria deve essere notificato secondo le disposizioni del codice di procedura civile e non consegnato all’addetto dell’Ufficio. Infatti, la notifica “mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” è prevista dall’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 546/92 unicamente per le notifiche degli atti del giudizio tributario; mentre al ricorso per cassazione e al relativo procedimento, a mente dell’articolo 62 del medesimo decreto, si applicano le norme del codice di procedura civile.
È quanto chiarisce la sentenza n. 25395/2014 con cui la Suprema Corte (Sez. VI-T) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente piemontese.
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Ricorso in Cassazione. Quando inammissibile (125 kB)
Ricorso in Cassazione. Quando inammissibile - Giustizia & Sentenze N. 4-2015
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