Nel caso in cui i fatti di causa vengano riqualificati da interposizione fittizia (fattispecie evasiva, originariamente contestata dall'Amministrazione finanziaria) ad abuso del diritto, e, sotto questa veste riesaminati dal giudice del rinvio, la nuova lettura della fattispecie in termini di abuso del diritto implica che le domande presentate nel giudizio di rinvio non possano essere considerate “nuove”. La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della stessa sentenza di rinvio. La differente qualificazione giuridica di un’operazione in termini di abuso del diritto rende dunque necessari adeguamenti delle difese, laddove, in base alla nuova prospettazione, non essendo l'operazione opponibile all'Amministrazione finanziaria, si sarebbe dovuto recuperare a tassazione esclusivamente il vantaggio fiscale (indebito) conseguito dalla società.
Indice argomenti
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Il caso
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La decisione
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Conclusioni
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Precedenti conformi
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Riqualificazione operazione da evasione ad abuso (214 kB)
Riqualificazione operazione da evasione ad abuso
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