Con l’ordinanza n. 25811 del 23 settembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che l'IVA indebitamente detratta, come tale disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria, è per definizione inidonea a costituire una posta attiva del bilancio, visto che il disconoscimento si traduce nella negazione di un credito e quindi non può costituire utile extrabilancio.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Ristretta base. IVA (219 kB)
Ristretta base. IVA - Fiscal Sentenze n. 175 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata