La scissione parziale di una società, consistente nell’assegnazione di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa, che comporta l'acquisizione, da parte della nuova società, di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio. Tale trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso. La società cui il debito è trasferito risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione. La società scissa non può essere dunque considerata mandataria senza rappresentanza della società beneficiaria, con la conseguenza che il rimborso dell'anticipazione da questa fatta fruisce dell'esenzione da IVA, dato che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte non concorrono a formare la base imponibile.
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Scissione e IVA su anticipo società scissa (305 kB)
Scissione e IVA su anticipo società scissa - Fiscal Sentenze n. 14 - 2022
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