La Corte di cassazione ha affermato che «l’istituto della definizione agevolata di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 e la conseguente sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6 del predetto decreto legislativo trovano applicazione anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti al socio e/o al liquidatore di una società di capitali estinta la loro responsabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 per i debiti tributari della stessa. Invero l’atto impositivo, indipendentemente dalla definitività dell’avviso di accertamento eventualmente notificato alla società e non impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabilità».
Indice argomenti
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Premessa
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Responsabilità di amministratori e liquidatori per fatto proprio
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Sospensione del termine per impugnare l’atto con ricorso
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Il rinvio
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Società estinta. Adesione all’accertamento del liquidatore (387 kB)
Società estinta. Adesione all’accertamento del liquidatore - La definitività dell’atto impositivo relativo alla società non ha influenza sul ricorso del liquidatore
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