La fattispecie criminosa di sottrazione fraudolenta va qualificata come reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria della Amministrazione finanziaria. Oggetto giuridico del reato non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica, rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. In ogni caso la previsione secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l'accordo intervenuto, ma si tratta di provvedimento non eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito.
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Sottrazione fraudolenta e confisca (282 kB)
Sottrazione fraudolenta e confisca - Fiscal Sentenze n. 31 - 2020
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