Gli studi di settore sono inapplicabili a quelle attività che, per le loro caratteristiche intrinseche, sono svolte al di fuori delle normali logiche di mercato. (Commissione Tributaria Regionale Veneto - Sez. staccata di Verona - Sentenza del 7 agosto 2009, n. 95/15/09, Sez. XV.)
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