In tema di accertamento tributario standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese che la motivazione dell’atto non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (sempre che quest’ultimo abbia partecipato al contraddittorio procedimentale).
Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Sezione Tributaria della Suprema Corte, che con la sentenza 14 novembre 2014 n. 24327 ha affermato che i parametri costituiscono una presunzione legale relativa la quale non assolve in sé “tanto la motivazione dell'accertamento, quanto l'onere della prova gravante sull'Ufficio”; mentre per la CTR Calabria (sentenza n. 2200/02/14 pubblicata il 27 novembre) è illegittima la pretesa tributaria che si fonda unicamente sull'applicazione degli studi di settore, “in assenza di ulteriori indagini svolte dall'Amministrazione Finanziaria sulla capacità reddituale del contribuente”. Lo scostamento accertato dall’A.F. non può essere considerato, senza ulteriori elementi d’indagine, una presunzione grave, precisa e concordante che possa supportare la legittimità della pretesa impositiva.
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Studi di settore. Scostamento insufficiente (167 kB)
Studi di settore. Scostamento insufficiente - Giustizia & Sentenze N. 90-2014
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