5 novembre 2015

Studi settore. Contraddittorio preventivo

Giustizia e sentenze n. 82 - 2015

La giurisprudenza insegna che, nell’accertamento da studi settore, la fase del contraddittorio endoprocedimentale è momento fondamentale, nel senso che, se l’Ufficio non invita il contribuente a fornire chiarimenti e giustificazioni sul rilevato scostamento, l’atto di accertamento successivamente emesso deve considerarsi nullo sia per un vizio procedimentale sia per un vizio attinente il diritto di difesa; mentre se l’Ufficio invita il contribuente al contraddittorio e questi non compare, oppure compare ma non vi partecipa attivamente, l’accertamento ben può essere emesso fondandosi sulle sole risultanze degli studi, con la conseguenza che l’attività dell’Ufficio non può più essere censurata per violazione del diritto di difesa.
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Studi settore. Contraddittorio preventivo - Giustizia e sentenze n. 82 - 2015
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