La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5696 del 22 febbraio 2022, ha affermato che l'Amministrazione finanziaria qualora proceda al recupero di costi contabilizzati in un esercizio non di competenza non è tenuta a provvedere alla contestuale rettifica del reddito dell'esercizio ritenuto di effettiva imputazione, restando possibile per il contribuente, per evitare la perdita del diritto alla restituzione del maggior importo versato nell'anno di effettiva competenza in dipendenza dei costi sostenuti, formulare istanza di rimborso ex art.38, del D.P.R.n.602/73.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n.5696 del 22 febbraio 2022
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Le ragioni degli Ermellini
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Brevi note
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L’Esperto risponde…
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Termine rimborso. Costi non di competenza (243 kB)
Termine rimborso. Costi non di competenza
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