Non c'è alcun automatismo tra irregolarità del trust, fittizietà della società e indebito vantaggio fiscale. Una società può infatti considerarsi schermo solo quando, proprio per il tramite dell'interposizione fittizia, determina un'elusione della normativa tributaria, in grado di generare un vantaggio fiscale. Come accade nel caso in cui una società proprietaria di uno yacht destini detto bene al noleggio in via esclusiva al socio della medesima società, che lo utilizza a fini personali, senza versare la dovuta IVA all'importazione. Quello che dunque andrà in tali casi dimostrato è la natura di schermo della società, come, ad esempio, evincibile dal fatto che lo yacht non viene noleggiato a terzi e che il socio utilizza l'imbarcazione gratuitamente. In tema poi di confisca del profitto del reato, per il quale è prevista la confisca obbligatoria, l'intervenuta prescrizione non preclude l'adozione del provvedimento ablativo, sempre che ne siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi. La confisca del profitto conseguente ad un risparmio di imposta, è del resto sostanzialmente sempre confisca diretta; e solo dal punto di vista esecutivo si attua con le forme della confisca per equivalente.
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Vantaggio fiscale indebito e confisca yacht (268 kB)
Vantaggio fiscale indebito e confisca yacht - Fiscal Sentenze n. 140 - 2021
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