Il diritto di accesso agli atti è escluso, tra le altre ipotesi previste dall'art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. L'art. 25, comma 1, della stessa legge stabilisce poi comunque che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti previsti, laddove, nel caso in cui la limitazione dell'accesso riguardo all'estrazione di copia venga ritenuta dal contribuente non adeguatamente giustificata, questi deve proporre, tempestivamente, impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Cassazione su diritto di accesso agli atti (269 kB)
Cassazione su diritto di accesso agli atti - Focus n. 16 - 2019
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata