5 maggio 2015

Crisi da sovraindebitamento

Fiscal Approfondimento N. 17-2015

Nel nostro Ordinamento le procedure concorsuali sono riservate a specifici soggetti, aventi determinati requisiti dimensionali.
Le imprese agricole, le piccole imprese, i soggetti privati sono invece esclusi dalla possibilità di accedere a dette procedure.
Tuttavia, questi ultimi soggetti, al pari degli altri, possono presentare delle situazioni di crisi, le quali devono essere affrontate con specifici strumenti.
Ecco il motivo per il quale, con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, seguita dal Decreto attuativo del 24 settembre 2014, è stata definita la procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento.
Più precisamente, la Legge n. 3/2012 prevede 3 diversi strumenti per rispondere alla situazione di crisi del soggetto non fallibile.
1. Accordo del debitore.
2. Piano del consumatore.
3. Liquidazione del patrimonio.
Il consumatore che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta può accedere a tutte e tre le procedure.
Il debitore che ha assunto le obbligazioni in occasione dell’attività imprenditoriale o professionale non può ricorrere al piano del consumatore.
Tale diverso trattamento può essere facilmente spiegato ove si ricordi che il piano del consumatore si differenzia dall’accordo del debitore per il procedimento di omologazione, in quanto, in questo caso, non occorre il consenso dei creditori.
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