La recente Sentenza della Corte di Cassazione – sez. penale, n.10389 del 20 marzo 2020 – secondo cui ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l’eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette – ci consente di fare il punto sulla questione.
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Imposta evasa ai fini iva e imposte dirette (313 kB)
Imposta evasa ai fini iva e imposte dirette - Focus n. 95 - 2020
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