A fronte dell’inadempimento del piano di rateizzazione incombe sul contribuente l'onere di dimostrare il regolare adempimento dello stesso secondo le scansioni temporali a suo tempo fissate nel provvedimento che aveva autorizzato il beneficio. L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra comunque un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, con la conseguenza che, anche qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va pertanto riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti.
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Inadempimento piano riscossione (265 kB)
Inadempimento piano riscossione - Focus n. 19 - 2020
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