La regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio è stata introdotta dalla Manovra d’estate 2008 (D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08) ed ha riconosciuto l’Inps quale concessionario del servizio. Il voucher disponibile sia in forma cartacea che telematica, è un “buono lavoro” che viene utilizzato per il pagamento di lavoratori che svolgono un servizio in modo saltuario al netto di trattenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie. Il buono può essere riscosso dal lavoratore presso tutti gli uffici postali, il valore nominale di ogni singolo voucher è pari a 10 Euro. È previsto un carnet o “buono multiplo” del valore di 50 Euro, equivalente a cinque buoni non separabili. Tuttavia, lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps, quali la disoccupazione, la maternità, la malattia, gli assegni familiari, ecc., ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. Di qui nasce una particolare caratteristica delle registrazioni nel caso in cui il datore di lavoro sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili.
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Lavoro accessorio e voucher (407 kB)
Lavoro accessorio e voucher - Fiscal Approfondimento N. 50-2014
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