5 aprile 2016

Lavoro autonomo occasionale. 2^ parte

Fiscal Approfondimento n. 13-2016

Il contratto di lavoro autonomo occasionale, riconducibile al “contratto d’opera”, disciplinato dall’art. 2222 e segg. del Codice civile, prevede la prestazione di un’opera o di un servizio da parte di un soggetto a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente stesso e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione.
La disciplina domestica del contratto in argomento prevede una forma di tassazione basata su un doppio prelievo:
- a titolo di acconto in sede di corresponsione del compenso, mediante una ritenuta operata e versata dal committente;
- a saldo (detratto l’acconto), mediante dichiarazione presentata dal prestatore con riferimento all’anno d’imposta in cui ha percepito il compenso.
Sotto il profilo contributivo, in presenza di compensi soggetti contribuzione alla Gestione Separata Inps, l’onere è tutto in capo al committente, obbligato a calcolare l’intero importo della somma dovuta sul compenso lordo corrisposto, potendo trattenerne la sola quota di un terzo dal compenso medesimo (in quanto prevista a carico del prestatore).
Ferme restando le regole indicate, il presente approfondimento si concentrerà sul trattamento fiscale e contributivo previsto nel caso in cui il committente, ovvero il prestatore, sia rappresentato da un soggetto non residente.
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Lavoro autonomo occasionale. 2^ parte - Fiscal Approfondimento n. 13-2016
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