L’art. 7, D.L. 13.5.2011, n. 70 conv. con modif. L. 106 del 12.07.2011 (cd. decreto “sviluppo”) ha previsto la possibilità di usufruire del regime contabile semplificato all’imprenditore che inizia l’attività e prevede un ammontare di ricavi non superiore a:
- 400.000,00 euro per le imprese esercenti attività di servizi;
- 700.000,00 euro per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione dei servizi.
Tale modifica ha portato un disallineamento dei limiti tra regimi contabili e liquidazioni Iva. La legge di stabilità 2012 ha, quindi, aggiornato anche i limiti previsti per la liquidazione e il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale. In particolare, l'art. 14, comma 11, della legge 183/2011 dispone che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. Vediamo quindi quali sono i regimi contabili da adottare e la periodicità della liquidazione Iva per il periodo d’imposta 2012.
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Regimi contabili e liquidazioni Iva del 2012 (362 kB)
Regimi contabili e liquidazioni Iva del 2012 - Fiscal Adempimento N. 4-2012
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