Qualora il giudice ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'an o di una condanna generica. Alla luce di questo principio, espresso di recente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.3080 del 9 febbraio 2021, analizziamo la questione e le diverse problematiche che si presentano.
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Rideterminazione pretesa da parte del giudice (254 kB)
Rideterminazione pretesa da parte del giudice - Focus n. 27 - 2021
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