Con la sentenza n. 2224 del 2 febbraio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché quando essi siano "fittizi" o "indeducibili", scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi. Tale principio, invero, trova applicazione nelle società a ristretta base partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costi inesistenti, quindi indeducibili perché non documentati. Tale reddito maggiorato, quindi, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci.
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Ristretta base. Costi (240 kB)
Ristretta base. Costi - Focus n. 24 - 2021
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