L'art. 2364 C.C. prevede che spetta all'assemblea ordinaria il compito di deliberare il compenso degli amministratori ed anche il TFM da corrispondere al momento della cessazione dell'incarico, se non è stato precedentemente stabilito dallo statuto.
In merito alla sua deducibilità, l'Agenzia delle Entrate (Ris. 211/E/2008) e parte della Giurisprudenza consentono la deduzione per competenza dell'accantonamento del TFM solo nel caso in cui risulti da un atto avente "data certa" oppure, nel caso in cui non si possa determinare l'esatto momento, mediante la prova della sua esistenza anteriormente ad uno specifico evento o una specifica data.
Gli strumenti utilizzabili ai fini della dimostrazione della "data certa" possono classificarsi in:
- tipici: l'autentica notarile, la registrazione presso l'A.E., invio a mezzo pec, ... Tali elementi di prova non sono soggetti a contestazione da parte degli organi verificatori o giudiziari.
- atipici: la trascrizione del verbale d'assemblea nell'apposito registro, la rilevazione dell'accantonamento nelle scritture contabili, l'annotazione in nota integrativa del compenso accantonato in bilancio. Tenuto conto che le verifiche operate dagli organi competenti o l'eventuale trattazione della controversia in sede giudiziaria si concretizzano in un arco temporale successivo alla manifestazione di volontà espressa dalla compagine sociale, con le suddette modalità si ritiene provata la data certa.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
TFM. Deducibilità e data certa (165 kB)
TFM. Deducibilità e data certa - Fiscal Approfondimento n. 38 - 2017
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata