1 aprile 2014

Trasferimenti immobiliari. Imposte di atto

Fiscal Approfondimento N. 16-2014

Con la Circolare 2/E del 21.02.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso in vigore dal 1° gennaio 2014. Le nuove imposte d’atto sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, come noto, sono frutto del combinato disposto dell’art. 10, D.Lgs. 23/2011 (Decreto IMU), dell’art. 26, D.L. 104/2013 (Decreto Istruzione), convertito dalla L. 128/2013 dall’art. 1, e dei commi 608 e 609, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
Tra i chiarimenti forniti sono da evidenziare:
→ l’applicazione dell’importo minimo dell’imposta di registro, pari ad euro 1.000 anche in corrispondenza della nuova aliquota del 12%;
→ la conferma del diverso criterio da utilizzare ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro per l’ottenimento dell’agevolazione prima casa;
→ l’individuazione delle fattispecie da ricomprendere e quelle da escludere dal perimetro applicativo dell’art. 10, comma 4, D.L. 23/2011. Tale norma dispone, come noto, in relazione agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Al di fuori di questo perimetro vengono collocati il credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” e i trasferimenti immobiliari operati nell’ambito dei procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;
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