L’istituto del trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (settlor) trasferisce a un altro (trustee) beni di qualsiasi natura, affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo. Le indagini svolte, riportate anche nel Rapporto Annuale 2021 dell’U.I.F. del maggio 2022, hanno fatto emergere che l’istituto può essere utilizzato in modo distorto a fini evasivi/elusivi o criminali. Assume centralità, quindi, acquisire informazioni circa la titolarità effettiva, punto nevralgico del sistema di prevenzione, e le finalità in concreto perseguite. Il trust e le figure a esso connesse assumono, poi, rilevanza ai fini dell’imposizione diretta e indiretta chiarita nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Indice argomenti
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Premessa
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Il titolare effettivo (D.lgs. n. 231/2007)
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La circolare 34/E del 20 ottobre 2022
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L’imposizione indiretta nei trust
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L’imposizione sui redditi di soggetti residenti nello Stato con riferimento al trattamento dei trust situati in Paesi a fiscalità privilegiata
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La compilazione del quadro RW
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Riferimenti normativi
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Allegato 1
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L’Esperto risponde
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Trust: la titolarità effettiva e l’imposizione diretta e indiretta (350 kB)
Trust: la titolarità effettiva e l’imposizione diretta e indiretta - L’istituto giuridico del trust ha quale scopo di regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale con implicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta, nonché di prevenzione dell’utilizzo illecito del sistema finanziario.
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