24 giugno 2015

Società estere. Cessione partecipazioni italiane

Speciale Dichiarazioni 2015

Il caso che si vuole affrontare nel presente lavoro, è quello della società estera, senza stabile organizzazione in Italia, che cede quote di partecipazioni qualificate in società italiane.
Per tale fattispecie, andrà verificato in primo luogo l’esercizio della potestà impositiva italiana alla luce delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia che, come noto, generalmente sono conformi al Modello OCSE. Fatto ciò, nel caso in cui l’Italia possa esercitare la propria potestà impositiva, si passerà ad individuare le modalità impositive e dichiarative secondo la normativa interna.
L’art. 23, co. 1, lett. f), Tuir prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato “redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”.
Inoltre, l’art. 73, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986 annovera tra i soggetti IRES anche “d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.
Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, l’art. 152, co. 2, D.P.R. 917/1986 dispone che il reddito dei soggetti non residenti, in mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, “sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano”.
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