L’art. 9, D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione) è intervenuto sull’articolo 108, TUIR modificando la deducibilità delle spese di rappresentanza a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015; di fatto per la generalità delle imprese le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 2016.
In fase di compilazione della dichiarazione REDDITI 2018 i soggetti interessati devono compilare il quadro RF. In particolare deve essere compilato il rigo RF23 e nel rigo RF 43.
Le spese di rappresentanza sostenute nel periodo d’imposta 2017 devono essere indicate nel Modello Redditi 2018.
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Spese rappresentanza nel Modello Redditi (372 kB)
Spese rappresentanza nel Modello Redditi - Speciale Dichiarazioni n. 57 - 2018
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