6 giugno 2012

Unico. Impegno alla trasmissione

Speciale Dichiarazioni N. 61-2012

Contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’intermediario deve rilasciare al contribuente un impegno a trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi. Entro 30 giorni dal termine per la trasmissione, poi, l’intermediario deve rilasciare al contribuente l’originale della dichiarazione firmata da entrambi e la copia della comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In caso di mancato invio della dichiarazione l’intermediario è colpito da una sanzione da € 516 a € 5.164. Fino ad oggi, l'amministrazione ha sempre ritenuto responsabile del regolare invio telematico anche il contribuente. Con la sentenza n. 8805/2012 la Corte di Cassazione sembra invece essere di opinione diversa, in quanto
sostiene che l'esibizione all'ufficio, da parte del contribuente, dell'attestazione rilasciata dall'intermediario della presentazione della dichiarazione in via telematica, assolve il suo obbligo fiscale anche se poi vengono riscontrate incongruenze di dati di trasmissione, trattandosi eventualmente di riflessi negativi che possono ricadere sul terzo, ma non sul contribuente stesso.
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Unico. Impegno alla trasmissione - Speciale Dichiarazioni N. 61-2012
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