L’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, di attuazione della Legge Delega n. 30/2003 (“Legge Biagi”), disciplina il fenomeno del distacco di lavoratori tra imprese e quindi, la possibilità di porre uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione temporanea di una determinata attività lavorativa, al fine di soddisfare un proprio interesse. L'art 30 recita: “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato”.
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Distacco aziende private e pubblico impiego (327 kB)
Distacco aziende private e pubblico impiego - Focus Lavoro n. 45 - 2019
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