Il D.Lgs. n. 81/2015 agli artt. da 30 a 40 ha rivisitato l’istituto del contratto di somministrazione, abrogando di conseguenza quanto contenuto agli articoli da 20 a 28 del D.Lgs. n. 276/03. Tra le novità
introdotte dalla riforma del 2015, spicca per rilevanza la scelta del legislatore di eliminare l’elenco tassativo di causali legittimanti la somministrazione a tempo indeterminato, scelta che ha di fatto
comportato la definitiva liberalizzazione della somministrazione di lavoro. La vigente normativa, infatti, da una parte stabilisce precise limitazioni alla somministrazione di manodopera, dall’altra, invece, elenca in maniera definita i casi nei quali è vietato ricorrere al contratto di somministrazione. Inoltre, stabilisce le condizioni in presenza dei quali è possibile fare ricorso a questo strumento; è importante considerare che l’onere della prova della sussistenza di tali condizioni spetta all’utilizzatore.
In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore gode di specifiche tutele.
Per quanto riguarda gli aspetti formali del contratto sono obbligatori la forma scritta nonché altri aspetti, la cui mancanza rende illegittimo il contratto e ne può determinare la trasformazione a tempo
indeterminato in capo all’utilizzatore.
Particolare attenzione deve essere prestata ad aspetti quali il trattamento retributivo e normativo del lavoratore somministrato (che non può essere complessivamente inferiore a quello dei dipendenti
dell’utilizzatore), nonché ai diritti e alle tutele sindacali.
Inoltre il lavoratore somministrato, al pari di qualsiasi altro lavoratore, deve essere utilizzato per le mansioni indicate nel contratto. Qualora viceversa venga utilizzato per mansioni diverse è possibile porre in atto specifiche azioni di tutela.
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Il punto sul contratto di somministrazione (155 kB)
Il punto sul contratto di somministrazione - Focus Lavoro n. 12 - 2016
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