Ulteriore modifica operata in materia di somministrazione dal Collegato lavoro è quella di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 2), che ha introdotto all’articolo 31, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, due ulteriori categorie di lavoratori escluse dal limite quantitativo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore e che, quindi, sono utilizzabili in somministrazione a tempo determinato anche in sovrannumero.
La modifica normativa opera, anzitutto, un riallineamento tra il richiamato articolo 31, comma 2, e l’articolo 23, comma 2, in materia di lavoro a tempo determinato, laddove stabilisce che non rientrano in detti limiti le ipotesi già escluse dai limiti quantitativi stabiliti per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
Si tratta, in sostanza, dei contratti conclusi:
- in fase di avvio di nuove attività;
- da start- up innovative;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori over 50.
Viene, dunque, reso più flessibile l’utilizzo di lavoratori somministrati in determinate circostanze.
Inoltre, il secondo periodo della medesima lettera a) dell’articolo 10, comma 1, consente all’utilizzatore di non conteggiare entro la percentuale in esame anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.