L'articolo 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia (oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio), il rapporto di lavoro viene sospeso. Si definisce dunque periodo di comporto, quell'arco temporale durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Al termine del periodo “protetto”, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro.
L’articolo 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come integrato e modificato dall’articolo 80 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone che a decorrere dalla data del 17 marzo 2020, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge 23/07/1991 n. 223, è precluso per cinque mesi. Inoltre, sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Il licenziamento, cui fa riferimento il Governo è dunque quello intimato per giustificato motivo oggettivo, quindi per “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”; quello intervenuto per superamento del periodo di comporto fa invece diretto riferimento all’art. 2110 del codice civile.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Licenziamento per superamento periodo di comporto (413 kB)
Licenziamento per superamento periodo di comporto - Focus Lavoro n. 36 - 2020
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata