Il diritto del lavoro definisce la malattia quella condizione patologica che determina un presupposto di incapacità alla attività lavorativa da parte del dipendente, costituendo un caso di impossibilità della prestazione lavorativa tale da determinare la sospensione del rapporto di lavoro e non la sua risoluzione.
L'articolo 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia, il lavoratore non può essere licenziato prima che sia decorso il periodo di comporto, ossia un arco di tempo, la cui durata è normalmente disciplinata dal contratto collettivo.
Il licenziamento irrogato in violazione dell’art. 2110 del codice civile deve considerarsi nullo anche con riferimento all’art. 32 della Costituzione, atteso il valore fondamentale del diritto alla salute di ogni individuo, nel nostro ordinamento giuridico.
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Malattia. Obbligo di conservazione del posto di lavoro (293 kB)
Malattia. Obbligo di conservazione del posto di lavoro - Focus Lavoro n. 2 - 2020
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