La Corte di Cassazione, con sentenza resa a Sezioni Unite, ha stabilito che nel caso di revoca di una prestazione assistenziale non è necessaria una nuova domanda amministrativa prima di intraprendere l’azione giudiziaria volta all’accertamento della persistenza dei requisiti costitutivi del diritto a beneficiare della prestazione già in godimento.
Indice argomenti
-
Premessa
-
Il caso
-
L’indirizzo superato
-
Il rinvio
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Prestazioni assistenziali. Azione giudiziaria per il ripristino (221 kB)
Prestazioni assistenziali. Azione giudiziaria per il ripristino
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata