Il Datore di lavoro è penalmente responsabile per il sinistro provocato dal comportamento imprudente di un soggetto che, pur se non formalmente assunto, è addetto in modo stabile e abituale all'espletamento di mansioni tipiche dell'impresa senza la dovuta istruzione e formazione. È quanto si ricava dalla lettura di una recente sentenza della Corte di cassazione che interpreta estensivamente la definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81 del 2008.
Indice argomenti
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Il principio di diritto
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Il caso: incidente in cantiere tra veicoli aziendali
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Nozione di “lavoratore” e obblighi di formazione
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Prevenzioni infortuni. Nozione di lavoratore (253 kB)
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