La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che: «L'art. 13, secondo comma, l. n. 412 del 1991, laddove prevede che l'INPS provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato».
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Restituzione pensione. Comunicazione entro un anno (246 kB)
Restituzione pensione. Comunicazione entro un anno - GiusLavoro n. 34 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata